OGGETTI TROVATI
Chi trova un oggetto smarrito è tenuto ad avvisare la rispettiva proprietaria o proprietario, oppure provvedere a pubblicazioni indicate dalle circostanze. Nel caso non fosse possibile portare a termine la restituzione l’oggetto va consegnato presso la Polizia competente, preferibilmente della zona di ritrovamento. L’avviso alla Polizia è obbligatorio se il valore dell’oggetto è manifestamente superiore ai 10 franchi.
Chi trova un oggetto in una casa abitata, in uno stabilimento, come pure luoghi destinati al servizio o al trasporto pubblico, deve consegnarlo alla padrona o padrone di casa, alla locataria o al locatario o alle persone incaricate della sorveglianza.
(art. 720 CCS)
Se l’oggetto può essere riconsegnato, chi lo ha trovato ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercéde.
(indicativamente il 10% del valore)
Chi trova un oggetto ed adempie ai propri obblighi, come soprariportato, lo stesso diviene di sua proprietà qualora la smarritrice o smarritore non è reperibile entro 5 anni dalla pubblicazione o dall’avviso del ritrovamento.
Per gli oggetti che vengono consegnati presso la Polizia verrà rilasciata una ricevuta che autorizza la trovatrice o trovatore a ritirare l’oggetto entro il termine fissato di 5 anni, a meno che, nel frattempo, sia stato ritirato dalla persona che lo ha smarrito. L’eventuale mercéde dovrà essere accordata tra le parti interessate (indicativamente il 10% del valore).
(art. 722 CCS)

Per ulteriori richieste far capo al Municipio di Morcote nella sezione FORMULARI.